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Richiesta visione ed eventuale copia fascicoli (ex art. 408 c.p.p.)
Cos’ è |
È la possibilità, offerta alla persona offesa da un reato, la quale abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione, di prendere visione degli atti per presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, quando il Pubblico Ministero, ritenendo infondata la notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Pertanto, affinché tale richiesta venga soddisfatta, è necessario che la persona offesa sia stata avvisata preventivamente dell’archiviazione del procedimento. In merito alla possibilità di richiedere copia del fascicolo, dovrà essere previamente autorizzata dall’Autorità Giudiziaria |
Chi può richiederlo |
La persona offesa dal reato o dal difensore |
Dove si richiede |
Presso ogni singola Segreteria |
Cosa occorre |
Per la richiesta visione ed eventuale copia fascicoli (ex art. 408 c.p.p.) occorre un documento di identità e l’ avviso di richiesta archiviazione notificato dal Pubblico Ministero |
Costi |
Non vi sono spese. Occorrono diritti di cancelleria per eventuale richiesta copie |
Modulistica |
Modulo richiesta copie |
Tempi |
La visione è a vista; le copie richieste con urgenza, sono rilasciate entro due giorni |
Recapiti |
Per i recapiti delle singole segreterie dei PM consultare la voce Organizzazione - sottovoce Magistrati |