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Richiesta visione ed eventuale copia fascicoli (ex art. 415 bis c.p.p.)

 

Cos’ è

La persona sottoposta alle indagini e il suo difensore hanno la possibilità di prendere visione della documentazione relativa alle indagini espletate, quando il Pubblico Ministero ritiene di aver concluso le indagini preliminari. In merito alla possibilità di richiedere copia del fascicolo, dovrà essere previamente autorizzata dall’Autorità Giudiziaria

Chi può richiederlo

L’indagato o la parte offesa ed i rispettivi difensori; anche le parti interessate su specifica autorizzazione del Magistrato

Dove si richiede

Presso ogni singola Segreteria del PM

Cosa occorre

Per la richiesta visione ed eventuale copia fascicoli (ex art. 415 bis c.p.p.) occorre la fotocopia del documento di identità dell’interessato, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari notificato e  la nomina dell’avvocato difensore, nel caso in cui sia quest’ultimo ad aver richiesto il servizio

Costi

Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo, occorrono diritti di cancelleria per eventuale richiesta copie

Modulistica

Modulo richiesta copie

Tempi

La visione è a vista; le copie richieste con urgenza, sono rilasciate entro due giorni

Recapiti

Per i recapiti delle singole segreterie dei PM consultare la voce Organizzazione - sottovoce Magistrati